La potenza unitaria è pari a 6,6 mw, quella complessiva di 39,6 mw da realizzarsi nel Comune di Altamura incluse le opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Gravina. Sono 5 i progetti di impianti eolici presentati sul territorio di Altamura e sottoposti al VIA.
Le osservazioni di questo progetto di parco eolico, presentato in data 03/01/24 dalla società “R2R S.r.l.”da realizzarsi presso “Serra di Mele” sono state inviate alcuni giorni fa al “Ministero della Transizione Ecologica” a firma dell’architetto Giuseppe Lapolla, da anni si è interessato e impegnato per la tutela del territorio, del paesaggio e dei beni culturali e dal professore Piero Castoro che da anni con il “Centro Studi Torre di Nebbia” ha costituito un osservatorio sul territorio dell’Alta Murgia, teso a far conoscere i suoi problemi attraverso varie pubblicazioni e con una serie di iniziative a sensibilizzare i cittadini alla sua tutela.
Premessa. In premessa si sottolinea che in presenza di impianti industriali di energia eolica, a forte carattere speculativo, forte è l’aggressione sul territorio, il Ministero avrebbe dovuto adottare un regime di autotutela nel rispetto del Piano Paesaggistico Regione Puglia (PPTR Puglia) approvato nel 2015, che stabilisce le aree non idonee per questi impianti. Che l’area pre-murgiana e bradanica interessata è ben tenuta e per questo è stata oggetto di riprese cinematografiche, le cui opere sono diventate di “interesse nazionale”. Che è stata definita da vari studi storico-scientifici quale “granaio dell’antica Roma”. Che le ricadute sul piano socio economico sul territorio sono irrilevanti, sottraggono solo territorio sotto il profilo urbanistico, ambientale e agricolo e avvantaggiano solo società che già ricevono incentivi per realizzare tali progetti.
Le osservazioni.
1. La via Appia (segnata in rosso nella foto) e la proposta di candidatura UNESCO, interferenze con il parco eolico. La “Via Appia” detta “Regina Viarum” come documentato da vari testi scientifici e da recenti scoperte, attraversa il territorio di Altamura, recentemente è stata riconosciuta per la sua importanza archeologica e per essere stata iscritta, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nella Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO: una procedura di riconoscimento che sancirà l’avvio della sua identificazione di “strada storica”. Il tracciato della via Appia passante sul territorio di Altamura si trova a poca distanza dall’impianto eolico che la società R2R S.r.l. ha proposto presso il ministero. La distanza, davvero ridottissima, prefigurerebbe un notevole impatto paesaggistico, con il rischio di una ipotetica devastazione del patrimonio archeologico, andando comunque ad interferire con la fruizione e la piena valorizzazione del bene.
2. L’alto rischio di impatto storico-archeologico dell’area interessata dall’impianto, per la presenza del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dell’ “Uomo di Altamura” (Homo Neaderthalensis) presso la grotta di Lamalunga, in località Pontrelli decine di impronte di dinosauri del Cretaceo Superiore circa 80 milioni di anni fa, oltre a insediamenti peuceti. C’è anche da notare come l’area archeologica potrebbe essere stravolta dai lavori di esecuzione dei cavidotti evidenziando un “alto potenziale” di rischio archeologico. Non si esclude la presenza di molte altre aree archeologiche presenti e che andrebbero adeguatamente individuate. Per tutte queste considerazioni l’impianto eolico proposto dalla società denominato “Serre di Mele” andrebbe rigettato per la presenza di notevoli insediamenti archeologici nella località prescelta e per la forte valenza storico-archeologica del contesto che lo rende non idoneo alla sua realizzazione.
3. Mancato rispetto della distanza ai sensi del Dl n.50 del 17/05/22. La suddetta norma sottolinea che la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Questo implica che le società che redigono progetti dovrebbero tenere conto della norma, ma questo non accade.
4. L’effetto cumulativo con altri impianti eolici proposti. Sul territorio sono stai presentati altri 3 progetti di impianti eolici, costituendo una fitta rete di pale, con un grave effetto “saturazione territoriale” aggravando la visione paesaggistica dell’agro di Altamura.
5. Approvazione aree contigue e Geoparco Unesco. Le aree contigue sono da intendersi quale strumento di tutela previsto dalla Legge quadro sulle aree protette e nel caso specifico includono tutti i territori dei comuni del Parco compreso quello di Gravina in Puglia. La proposta approvata dalla Regione Puglia ha cosi convalidato la candidatura del territorio facente parte del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e delle aree contigue limitrofe a “Geoparco Unesco” La norma non consentirebbe la realizzazione di nuovi progetti di parchi eolici in un Geoparco per le ragioni scritte nell’art. 25. L’iter che è stato avviato e l’eventuale istituzione di un Geoparco sarebbe in forte antitesi rispetto all’ipotesi di realizzazione di un impianto eolico come quello in oggetto, inconciliabile con il patrimonio naturale, geologico e culturale dell’area perché ricompresa nella perimetrazione di Geoparco e delle Murge.
6. Le rotte migratorie. La presenza dell’impianto in oggetto e degli altri impianti proposti potrebbe prefigurare notevoli problemi legati all’impatto degli uccelli contro le torri eoliche. Il comprensorio specificatamente interessato dal progetto di nuovi impianti eolici è investito dalla presenza di numerose specie faunistiche, anche migratrici: giusto ad esempio si citano Gru, Albanelle, Falchi di Palude, Falco Grillaio, Nibbio Reale e Nibbio Bruno, tutti contemplati dalle Direttive Comunitarie. Le aree interessate dall’installazione delle torri sono “aree trofiche” per dette specie.
7. La rete ecologica regionale. L’intero progetto è assolutamente carente in merito alla Rete Ecologia, sia di tipo locale e sia a scala regionale, in particolar modo rispetto alle previsioni del PPTR e alla sua Rete Ecologia Regionale. Secondo il regolamento regionale n. 24 del 2010, sulla base delle norme regionali per buona parte delle aree della REB l’installazione di parchi eolici risulta vietata.
8. Contrasto con il RR 24/2010. L’impianto è in contrasto con le previsioni di tale regolamento che risulta attualmente vincolante, Anche le interpretazioni di scarso impatto o di contrasto solo per opere quali cavidotti, strade da adeguare o strade ex novo, con cui la ditta giustifica il non contrasto con il RR 24/2010 dell’impianto non trovano nessun riscontro sia nella normativa vigente sia nella giurisprudenza, si ricorda che le opere connesse sono parte integrante e funzionale del progetto come dichiarato dall’Art. 47 del D.L. n. 13/2023 e sono autorizzate con il medesimo titolo di Autorizzazione Unica e non possono pertanto essere valutate separatamente.
In conclusione i due sottoscrittori delle osservazioni, in relazione a quanto descritto invitano l’Autorità competente in indirizzo a pronunciarsi per un parere NEGATIVO sul progetto presentato.